Descrizione
Si rende noto che gli impianti temici ad uso riscaldamento potranno essere messi in funzione
dal 15/10/2025 al 15/04/2025 con le seguenti condizioni di esercizio:
- la riduzione del periodo di funzionamento del riscaldamento per un massimo di n. 13 ore giornaliere nell’intervallo compreso tra le ore 5:00 e le ore 23:00 di ciascun giorno;
- la riduzione di 1°C della temperatura dell’aria indicata all’art. 3, comma 1, del DPR n. 74/2013,
come recepito dalla DGR XI/3502 del 05/08/2020 nell’allegato documento “Disposizioni per l’installazione, l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici civili - Aggiornamento 2020”, al paragrafo 7, comma 1, lettera b), 20°C+ 2°C di tolleranza per tutti gli edifici ad esclusione degli istituti scolastici classificati “nido d’infanzia” e “scuola dell’infanzia”, nonché di quelli indicati nella medesima DGR al punto 7, comma 1, lettera a), ossia, per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili il limite rimane invariato a 18°C + 2°C di tolleranza. La presente ordinanza non si applica nei casi previsti al paragrafo 7, punti 4, 10 e 11 del documento allegato alla DGR XI/3502 del 05/08/2020 e agli impianti termici a servizio di istituti scolastici classificati “nido d’infanzia” e “scuola dell’infanzia”.
Inoltre, si ricorda e ribadisce che, al di fuori del periodo di accensione consentito e senza alcuna ulteriore disposizione delle Autorità, gli impianti termici possono essere attivati dal Responsabile dell'impianto solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l’esercizio e, comunque, per una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria sulla base della normativa sovraordinata (n. 7 ore).
L'ordinanza è stata pubblicata in Albo Pretorio, clicca qui per consultarla.
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Ultimo aggiornamento: 13 ottobre 2025, 15:41