Descrizione
Secondo quanto disposto dall'ordinanza sindacale n.10 del 15/10/2026 gli impianti temici ad uso riscaldamento, per la stagione termica 2026/2027, potranno essere messi in funzione nei periodi:
- dal 19 ottobre 2026 al 30 ottobre 2026
per tutti gli impianti termici, così come definiti dal D.lgs. n. 48/2020, presenti sul territorio comunale con le seguenti condizioni di esercizio:- la riduzione del periodo di funzionamento per un massimo di n. 8 ore giornaliere nell’intervallo compreso tra le ore 5:00 e le ore 23:00 di ciascun giorno;
- la riduzione di 1°C della temperatura dell’aria indicata all’art. 3, comma 1, del DPR n. 74/2013, come recepito dalla DGR XI/3502 del 05/08/2020 nell’allegato documento “Disposizioni per l’installazione, l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici civili – Aggiornamento 2020”, al paragrafo 7, comma 1, lettera b), ossia da 20°C a 19°C + 2°C di tolleranza per tutti gli edifici ad esclusione degli istituti scolastici classificati “nido d’infanzia” e “scuola dell’infanzia”, nonché di quelli indicati nella medesima DGR al punto 7, comma 1, lettera a), ossia, per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili il limite rimane invariato a 18°C + 2°C di tolleranza;
- dal 31 ottobre 2026 al 15 aprile 2027
per tutti gli impianti termici, così come definiti dal D.lgs. n. 48/2020, presenti sul territorio comunale con le seguenti condizioni di esercizio:- la riduzione del periodo di funzionamento per un massimo di n. 13 ore giornaliere nell’intervallo compreso tra le ore 5:00 e le ore 23:00 di ciascun giorno;
- la riduzione di 1°C della temperatura dell’aria indicata all’art. 3, comma 1, del DPR n. 74/2013, come recepito dalla DGR XI/3502 del 05/08/2020 nell’allegato documento “Disposizioni per l’installazione, l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici civili – Aggiornamento 2020”, al paragrafo 7, comma 1, lettera b), ossia da 20°C a 19°C + 2°C di tolleranza per tutti gli edifici ad esclusione degli istituti scolastici classificati “nido d’infanzia” e “scuola dell’infanzia”, nonché di quelli indicati nella medesima DGR al punto 7, comma 1, lettera a), ossia, per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili il limite rimane invariato a 18°C + 2°C di tolleranza.
Inoltre, si ricorda e ribadisce che, al di fuori del periodo di accensione consentito e senza alcuna ulteriore disposizione delle Autorità, gli impianti termici possono essere attivati dal Responsabile dell'impianto solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l’esercizio e, comunque, per una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria sulla base della normativa sovraordinata (n. 7 ore).
L'ordinanza sindacale n.10 del 15/10/2026 è disponibile nella sezione allegati della presente notizia.
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Ultimo aggiornamento: 16 ottobre 2026, 09:44