IMU Imposta Municipale Propria
Imposta municipale propria (IMU)
Ultima modifica 24 aprile 2024
In quali casi va versata l'imposta
- UNITA’ IMMOBILIARI DI CATEGORIA CATASTALI A/1, A/8 e A/9 (abitazione principale e pertinenza)
- ALTRI IMMOBILI (immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale ecc.)
- FABBRICATI PRODUTTIVI CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D
1. Unità immobiliari categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - Abitazione principale e pertinenze
Aliquote ridotta 0,60 %
- prima rata in misura pari al 50% dell'imposta calcolata applicando l’ALIQUOTA 0,6 % (zerovirgolaseipercento) e la detrazione di seguito indicata
- seconda rata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata.
Per ABITAZIONE PRINCIPALE si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
Per PERTINENZE dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
Detrazioni: si detraggono, fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta:
- Euro 200,00 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale.
2. Altri immobili
Immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, aree fabbricabili.
Aliquota 1,06 % ALTRI FABBRICATI - AREE FABBRICABILI
- prima rata in misura pari al 50% dell'imposta calcolata applicando l’ALIQUOTA 1,06 % (unovirgolazeroseipercento), con versamento esclusivamente a favore del Comune
- seconda rata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata, con versamento esclusivamente a favore del Comune.
Aliquota ridotta 0,76 % IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO (si applica la riduzione al 75% dell’imposta ai sensi della Legge n. 160/2019)
Immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi locali stipulati ai sensi dell'art.2 comma 3 della L.n° 431/1998. Si applica la riduzione al 75% dell’imposta ai sensi della Legge n. 160/2019.
Per avere diritto alle aliquote ridotte il soggetto passivo dovrà presentare entro la data di scadenza della rata di saldo dell'imposta annuale apposita istanza utilizzando il modulo predisposto (vedi modulistica)
Aliquota ridotta 0,53 % UNITA' IMMOBILIARI CONCESSE IN COMODATO CON RENDITA FINO A EURO 500,00
Per le unità immobiliari e relative pertinenze (con esclusione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado e che le utilizzano come abitazione principale. Riduzione del 50% della base imponibile in presenza dei requisiti previsti dalla Legge n. 160/2019
A tal fine è necessario presentare il modulo predisposto (vedi modulistica) entro la data di scadenza della rata di saldo dell’imposta comunale, a pena di decadenza e copia del contratto di comodato regolarmente registrato.
Per FABBRICATO si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
Per AREA FABBRICABILE si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Si applica l'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, sui quali persiste l'utilizzazione agrosilvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.
Per TERRENO AGRICOLO si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.
Valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili ubicate nel territorio comunale al fine della limitazione del potere di accertamento IMU:
3. FABBRICATI PRODUTTIVI CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D
Aliquota 1,06 % FABBRICATI DEL GRUPPO CATASTALE D
- prima rata, con versamento a favore dello Stato (art. 1, comma 380 L. n. 228/2012) in misura pari al 50% dell'imposta calcolata applicando l’ALIQUOTA 0,76 % (zerovirgolasettantaseipercento)
e con versamento a favore del Comune in misura pari al 50% dell'imposta calcolata applicando l’ALIQUOTA 0,30 % (zerovirgolatrentapercento). - seconda rata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata, con le stesse modalità dell’acconto.
MODALITA’ DI VERSAMENTO
MODELLO F24
codice ente C895 - codice tributo 3918
L’imposta deve essere versata utilizzando il modello F24.
Se il conteggio IMU viene effettuato online è possibile stampare il modello F24 direttamente dal sito. Il modello F24 è disponibile altresì in banca, in posta o sul sito dell'Agenzia delle Entrate
Come si compila il modello F24
Nella sezione “IMU e tributi locali“per ogni immobile:
1. indicare il codice catastale del Comune in cui si trova l’immobile. Per gli immobili di Cologno Monzese il codice comune è C895, il codice tributo è 3918 (altri fabbricati).
2. barrare la casella “Acconto”.
3. indicare alla voce “numero immobili” il numero degli immobili per i quali si paga l’IMU: se possedete solo l’abitazione principale scrivete 1, altrimenti aggiungete anche il numero delle pertinenze. Esempio: abitazione principale + un box: indicare 2).
4. indicare il codice tributo dell’immobile
Arrotondamenti
Il versamento dell’imposta deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Non si fa luogo al versamento se l'imposta da versare è inferiore o uguale a 12 EURO. Se l’importo da versare supera i 12 EURO il versamento deve essere fatto per l’intero ammontare dovuto.
DICHIARAZIONI
La dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’Imposta, solo nei casi in cui dette modificazioni non sono immediatamente fruibili da parte dei comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale.
CORREZIONE DATI CATASTALI
AGENZIA DELLE ENTRATE
VISURE CATASTALI
Sportello visure catastali: la richiesta delle visure catastali (gratuite se personali) deve essere effettuata al seguente indirizzo email: tributi@comune.colognomonzese.mi.it
Servizio on line Agenzia delle Entrate
E' possibile accedere al servizio online di visure catastali-consultazione rendite catastali, attraverso il quale è possibile conoscere i dati sulla rendita e informazioni su immobili censiti al Catasto fabbricati, i dati sul reddite dominicale e agrario e informazioni su immobili censiti al Catasto terreni.
Per accedere al suddetto servizio è necessario collegarsi al link